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DECRETO LEGGE – DPCM del 24 Ottobre 2020

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, valido dalla mezzanotte del 26 ottobre al 24 novembre 2020, che impone misure più restrittive rispetto a quelle emanate il 18 ottobre scorso.

Nelle scuole superiori viene incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75 % delle attività e viene modulata ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché alle 24 (in Piemonte fino alle ore 23 in seguito all’ordinanza sul divieto degli spostamenti notturni) la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Viene disposta la sospensione: delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Le Regioni possono concordare con il Governo eventuali misure più restrittive.

Per il testo completo vedi la GAZZETTA UFFICIALE

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