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EMERGENZA CORONAVIRUS | DPCM 11 MARZO 2020

Ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Scarica il Decreto

 

 

 

Si ritiene utile evidenziare e sintetizzare quanto specificato nel Decreto.

  • SONO CHIUSI i servizi alla persona PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI (Articolo 1, Punto 3)
  • POSSONO RESTARE APERTI LAVANDERIE, LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE (Allegato 2)
  • POSSONO RESTARE APERTI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI (Allegato 2)
  • SONO GARANTITI i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • SONO SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto

Attività degli artigiani e delle piccole imprese

Premesso che il Decreto recita (Articoli 7 e 8)

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

si rileva che la ratio del decreto sia quella di limitare al massimo la circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus.

Si interpreta quindi che

  • possono restare aperte le attività manifatturiere con sede fissa ed unità produttiva (esempio: falegnamerie, segherie, carpenterie, aziende alimentari, autoriparatori, gommisti, carrozzieri, centri di revisione, …);
  • possono restare aperte le imprese di pulizia in quanto il decreto incentiva le operazioni di sanificazione;

le imprese senza sede produttiva fissa quali muratori, elettricisti, idraulici, cartongessisti, decoratori, …

  • Possono lavorare presso privati SOLO PER NECESSITÀ URGENTI quali riparazioni non rinviabili
  • Possono lavorare nei cantieri mantenendo le distanze interpersonali (in tal caso si fa riferimento alle “comprovate esigenze lavorative”, con cui l’artigiano deve dichiarare il cantiere sul quale sta andando a lavorare)

Altre attività economiche

  • POSSONO RESTARE APERTE le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali
    1. Ipermercati
    2. Supermercati
    3. Discount di alimentari
    4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
    8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
    11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    12. Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
    13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    14. Farmacie
    15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
    18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
    19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
    22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
    23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
    24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
    25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Queste sono informazioni aggiornate alla data e ora odierna sulla base dell’interpretazione al testo del DPCM.

In attesa che il Governo e le Autorità competenti si pronuncino su eventuali dubbi e specificità, confermiamo che provvederemo prontamente ad informare le imprese per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Per informazioni rivolgiti alla sede CONFARTIGIANATO del tuo territorio:

ALESSANDRIA | Telefono 0131/28.65.11

ASTI | Telefono 0141/59.62

BIELLA | Telefono 015/855.17.11

CUNEO | Telefono 0171/45.11.11

PIEMONTE ORIENTALE | Telefono 0321/66.11.11

TORINO | Telefono 011/50.62.111

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