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	<title>Confartigianato Imprese Piemonte &#187; norme</title>
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		<title>NOTIZIE &#8211; ‘Artigianale’ non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
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<p>Una norma ‘dirompente’ perché introduce per la prima volta una definizione giuridica di ‘prodotto artigianale’, che è da intendersi esclusivamente come quello realizzato da un’impresa iscritta all’Albo delle imprese artigiane. Così il Consigliere Giulio Veltri, Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha definito l’articolo 16 della Legge annuale sulle Pmi, finalizzato a rafforzare la tutela dell’utilizzo delle denominazioni riferite all’artigianato e all’artigianalità. E lo ha detto intervenendo il 6 luglio al webinar organizzato da Confartigianato per illustrare le <a href="https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/artigianato-articolo-16-legge-n-34-2026-domande-frequenti-faq">FAQ </a>pubblicate dal MIMIT sulla nuova disciplina relativa all’utilizzo dei riferimenti all’artigianato e all’artigianalità nella pubblicità.</p>
<p>All’incontro hanno partecipato oltre 100 persone tra funzionari delle Associazioni territoriali e dirigenti artigiani del Sistema Confartigianato.</p>
<p>Il Consigliere Giulio Veltri ha illustrato i contenuti delle FAQ ministeriali, soffermandosi sul valore innovativo della norma che attribuisce agli artigiani l’uso esclusivo del termine “artigianato” e che è destinata a incidere sul concetto stesso di artigianato, così come definito anche dai dizionari, producendo effetti che vanno oltre il solo ambito normativo.</p>
<p>Nel corso del webinar è stato evidenziato come le FAQ ministeriali chiariscano l’ambito di applicazione dell’articolo 16 della legge n. 34/2026 il cui obiettivo è quello di impedire che imprese o soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane possano presentare al pubblico prodotti o servizi come aventi caratteristiche artigianali.</p>
<p>Le FAQ precisano tuttavia che la disciplina non limita la commercializzazione di prodotti realmente artigianali. Le imprese non artigiane possono continuare a vendere prodotti realizzati da imprese artigiane e promuoverli come tali, purché sia chiaramente indicata la provenienza dei prodotti e non si generi alcuna confusione sull’identità dell’impresa che li commercializza.</p>
<p>Resta inoltre consentito utilizzare espressioni che descrivono caratteristiche qualitative o modalità produttive del bene, quali “fatto a mano”, “tradizionale”, “di qualità”, “su misura”, “sartoriale”, “realizzato con manualità” o analoghe formulazioni, a condizione che tali indicazioni non risultino ingannevoli.</p>
<p>Le imprese non artigiane che impiegano componenti o semilavorati forniti da imprese artigiane possono valorizzarne l’origine artigianale, evitando però di estendere tale qualificazione all’intero prodotto quando non ne ricorrano i presupposti.</p>
<p>La disciplina trova applicazione sul territorio nazionale. Per i prodotti destinati ai mercati esteri, le FAQ ritengono invece possibile utilizzare riferimenti all’artigianalità, comprese espressioni in lingua inglese come craftsmanship o artisanal process, purché il messaggio non sia ingannevole e siano rispettate le normative vigenti nei Paesi di destinazione.</p>
<p>La legge, inoltre, non modifica i regimi previsti da normative speciali. Restano pertanto in vigore le disposizioni relative a specifiche categorie di prodotti, come la birra artigianale, così come quelle riguardanti i prodotti tutelati da Indicazioni Geografiche Protette (IGP), comprese le nuove IGP per i prodotti artigianali e industriali non agroalimentari.</p>
<p>Le FAQ chiariscono anche che il divieto di utilizzare le denominazioni “artigianato” e “artigianale” si estende ai soggetti che non operano in forma d’impresa, come i titolari di partita IVA non iscritti all’Albo delle imprese artigiane e gli hobbisti che vendono occasionalmente beni o servizi.</p>
<p>Analogamente, manifestazioni, eventi e fiere possono qualificarsi come “artigiane” soltanto se i prodotti presentati come tali provengono effettivamente da imprese artigiane e tale provenienza sia dimostrabile.</p>
<p>Secondo le indicazioni fornite dal Ministero, è inoltre consentita la commercializzazione delle scorte di magazzino e delle etichette già immesse in commercio prima dell’entrata in vigore della legge, senza incorrere nelle nuove sanzioni previste dalla disciplina.</p>
<p>Nel complesso, la nuova normativa punta a rafforzare la trasparenza nei confronti dei consumatori, riservando l’utilizzo delle qualificazioni legate all’artigianato alle imprese che possiedono formalmente tale status, senza tuttavia impedire la valorizzazione delle caratteristiche qualitative, tradizionali o manuali dei prodotti realizzati da altri operatori economici.</p>
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