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	<title>Confartigianato Imprese Piemonte &#187; premier conte</title>
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		<title>DECRETO LEGGE &#8211; DPCM  del 24 Ottobre 2020</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, valido dalla mezzanotte del 26 ottobre al 24 novembre 2020, che impone misure più restrittive rispetto a quelle emanate il 18 ottobre scorso. Nelle scuole superiori viene incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75 % delle attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/10/Cattura-4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19100" title="cattura-4" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/10/Cattura-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, valido dalla mezzanotte del 26 ottobre al 24 novembre 2020, che impone misure più restrittive rispetto a quelle emanate il 18 ottobre scorso.</p>
<p>Nelle scuole superiori viene incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75 % delle attività e viene modulata ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.</p>
<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché alle 24 (in Piemonte fino alle ore 23 in seguito all&#8217;ordinanza sul divieto degli spostamenti notturni) la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p>
<p>Viene disposta la sospensione: delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.</p>
<p>Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.</p>
<p>Le Regioni possono concordare con il Governo eventuali misure più restrittive.</p>
<p>Per il testo completo vedi la <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg">GAZZETTA UFFICIALE</a></p>
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